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Dirigente scolastico:
Sede: via Roma 33 - 36011 Arsiero (VI)
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REGOLAMENTO
D’ ISTITUTO
Allegati
al presente documento:
-
Norme di sicurezza e prevenzione.
- Regolamento di disciplina alunni.
L’Istituto Comprensivo Statale di Arsiero è costituito da cinque
Scuole dell’Infanzia, sei plessi di Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di
Primo Grado con Sezione Staccata. Ogni
ordine scolastico ha un proprio ordinamento che risponde a specifiche finalità
educative, con propri calendari- orari e con l’organizzazione esplicata
annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa.
Al fine di uniformare gli atteggiamenti e rendere espliciti diritti e
doveri degli alunni fruitori del servizio scolastico, delle loro famiglie, dei
docenti e non docenti che nella
scuola esercitano la loro professionalità, il presente Regolamento indica le
modalità di funzionamento comuni ai tre ordini di scuola.
In documento allegato, il Dirigente Scolastico emana le norme attuative
relative alle misure di sicurezza e di prevenzione.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI
gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO
il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VALUTATA
l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a
sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in
linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state
dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/9/2000;
EMANA
il seguente Regolamento:
Titolo 1
L’ ISTITUZIONE SCOLASTICA:
ORGANI COLLEGIALI
Art.
1.1 IL CONSIGLIO
D’ISTITUTO: CONVOCAZIONE
La
convocazione del Consiglio d’Istituto spetta al Presidente
dell'Organo Collegiale o ad
un terzo dei suoi componenti, nonché alla Giunta Esecutiva.
L'atto
di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24
ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà
essere fatta col mezzo più rapido.
La
convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo
della riunione e deve essere affissa all'albo.
Le
riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
La
seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a
tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
Nel
numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla
carica e non ancora sostituiti.
Il
numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al
momento della votazione.
Art.
1.3 DISCUSSIONE ORDINE
DEL GIORNO
Il
Presidente individua tra i membri del Consiglio il segretario della seduta,
fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
E'
compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli
argomenti indicati nell’odg sono tassativi. In caso di necessità, si possono
aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
L'ordine
di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un
componente del C.I., previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento
della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.
Tutti
i membri del C.I., avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire
sugli argomenti in discussione.
Art.
1.4 MOZIONE D’ORDINE
E DICHIARAZIONE DI VOTO
Prima
della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta
discussione oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata.
Sull'accoglimento
della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione
palese.
L'accoglimento
della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione
dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.
Dopo
che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i
motivi per i quali voteranno a favore o contro, o i motivi per i quali si
asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale
della seduta.
Le
votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più
avere la parola.
Art.
1.5 VOTAZIONI
La
votazione si effettua in modo palese per alzata di mano;
è segreta quando riguarda persone,
identificate o identificabili. Le sole votazioni concernenti persone si prendono
a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
La
votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in
numero legale.
I
consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La
votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di
altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che
il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel
caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si
procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua
globalità.
Art.
1.6 VERBALIZZAZIONE
Nella
prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e
luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario,
l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa
qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).
Per
ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei
presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e
nulli).
Nel
verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto.
Un
membro del C.I. può chiedere che a verbale risulti espressa la propria volontà
sulla materia oggetto della deliberazione.
Ha anche facoltà di produrre il testo scritto di una sua dichiarazione,
da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I
verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri
a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.
I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno
scolastico.
I
verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
essere
redatti direttamente sul registro;
se
prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e
quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina.
La
documentazione da allegare fa parte integrante del verbale.
Di
norma, il processo verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta
immediatamente successiva.
Art.
1.7 SURROGA DI
MEMBRI CESSATI
Per
la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si
procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
Le
eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in
cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque,
entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
I
membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di
durata del Consiglio.
Art.
1.8 DECADENZA
I
membri del C.I. sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti
per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza
giustificati motivi.
Spetta
all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art.
1.9 DIMISSIONI
I
componenti eletti nel’ C.I. possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le
dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
Il
C.I. prende atto delle dimissioni.
Il dimissionario può essere invitato a recedere dal suo proposito.
Una
volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste
divengono definitive ed irrevocabili.
Il
membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa
parte a pieno titolo del C.I. e,
quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art.
1.10 NORME DI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1.
La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2.
Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge,
tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio
Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i
genitori membri del C.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.
3.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la
metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la
votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio
1983).
4.
Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per
l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne
assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il
consigliere più anziano di età.
5.
Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente
punto 1.
6.
Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7.
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
8.
A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9.
Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri
lavori; può inoltre costituire commissioni.
10.
Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività,
può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11.
Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del
Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed
eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12.
Le commissioni hanno potere consultivo; svolgono la propria attività
secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono
tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro
svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato
preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo
verbale.
13.
Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono
argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere,
compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle
componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14.
Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola,
non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della
seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15.
La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione in
apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario
del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16.
La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non
inferiore a 10 giorni.
17.
I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati
nell'ufficio di segreteria
dell'istituto
e sono consultabili, su richiesta scritta, da chiunque ne abbia titolo.
18.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19.
Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla
Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto
dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate
saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate
dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.
Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della
scuola, al Presidente del C.I.
Art.
2.1 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1.
Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva
composta da un docente, un componente degli ATA e due genitori, secondo modalità
stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2.
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed
ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di
segretario della Giunta stessa.
3.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima
della seduta del Consiglio.
Art.
3.1 NORME DI
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
1.
Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato all’inizio dell’anno
scolastico.
2.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo
calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne
ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta.
3.
Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali
commissioni di lavoro e/o di studio.
4.
Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali
esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un
coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto
per il quale sono state nominate.
Art. 4.1 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
1.
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal
Dirigente Scolastico:
-
in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la
valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448
del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
-
alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del
periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del
D.L.vo n. 297/94;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art.
5.1 NORME DI FUNZIONAMENTO DEI
CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE
1.
Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, è presieduto dal DS o da un
docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle
materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti
ovvero con la sola presenza dei docenti.
2.
Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato all'inizio
dell’anno scolastico.
3.
Di ogni incontro va redatto verbale a cura di un segretario nominato
all’interno del gruppo docente, controfirmato dal presidente e depositato,
eventualmente in copia, presso gli uffici di segreteria.
Alunni, docenti, non
docenti, famiglie, sono le componenti nelle quali si articola l’organizzazione
scolastica. Nel rispetto del
proprio ruolo, ciascuno è chiamato a concorrere al perseguimento delle finalità
dell’istituzione, a servizio della formazione di tutti gli allievi.
Titolo
2. DIRITTI E DOVERI.
Art. 6.
ALUNNI.
6.1
- L’alunno, dal momento
dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia al conseguimento del diploma di
Licenza, è al centro dell’azione svolta dai docenti e non docenti dell’
Istituto. Ogni alunno è portatore
di propri diritti e doveri, di una propria personalità in formazione che va
tutelata in tutti i suoi aspetti, di una responsabilità correlata al proprio
grado di maturazione anagrafica ed intellettiva.
Va educato ad assumersi sempre più responsabilmente gli impegni relativi
alla convivenza civile, alla partecipazione democratica, all’applicazione
nello studio, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e delle attitudini che gli
sono proprie, nonché delle scelte culturali e religiose della famiglia.
6.2
– Ogni alunno è tenuto al rispetto delle regole ed all’osservanza
delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dall’Istituto.
In
particolare:
a)
osserva le disposizioni riguardanti il calendario e l’orario di
entrata;
b)
porta giustificazione scritta firmata dai genitori dopo ogni assenza,
permesso o ritardo;
c)
cura la pulizia della propria persona ed il decoro dell’abbigliamento;
d)
si impegna a mantenere in ogni occasione un atteggiamento corretto e
rispettoso dei docenti, del personale non docente, dei compagni, anche nel
linguaggio;
e)
evita giochi e scherzi pericolosi ed ogni atteggiamento che possa
costituire un rischio per la sicurezza propria ed altrui;
f)
rispetta le consegne degli insegnanti e le regole fissate per il positivo
andamento dell’esperienza scolastica;
g)
ha cura dell’ambiente interno ed esterno alla scuola, evitando di
sporcarlo e di danneggiarlo nelle attrezzature, negli arredi, nelle strutture;
h)
è diligente e puntuale nella
comunicazione delle informazioni scritte alle famiglie;
i)
considera attività educative ed istruttive le gite e le uscite
didattiche e mantiene pertanto un atteggiamento di serietà e di ascolto al pari
dell’attività in classe.
6.3
-
Nella Scuola Secondaria, ogni alunno riceve copia dello specifico
Regolamento che condensa diritti e doveri degli alunni.
L’allegato
Regolamento di Disciplina, stabilisce inoltre criteri e finalità dei
provvedimenti disciplinari, dispone le sanzioni e la loro applicazione, indica
gli organi competenti ad irrogarle ed
istituisce l’Organo di Garanzia Disciplinare.
Art. 7.
DOCENTI.
7.1
- Il personale docente
realizza il processo di insegnamento/ apprendimento volto a promuovere lo
sviluppo umano, culturale e civile degli alunni, sulla base delle finalità e
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti, definiti per i vari ordini e gradi
dell’istruzione. La funzione
docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale; essa si esplica
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività
di aggiornamento e formazione in servizio.
7.2
- Il personale docente, di
ruolo o non di ruolo, è tenuto a svolgere le funzioni dirette e connesse con
l’insegnamento, come disciplinate dal Contratto Nazionale di Lavoro. Esplica la propria professionalità con competenza, scrupolo
e puntualità.
7.3
- Ogni docente è
consapevole della propria responsabilità civile e penale, legata ai doveri di
controllo e di assistenza dei minori che gli sono affidati.
E’ tenuto al segreto d’ufficio e a non divulgare informazioni
riservate al di fuori delle sedi istituzionali.
7.4
- Ogni docente compila e
tiene aggiornati i registri e tutta la documentazione allegata.
Cura i rapporti con le famiglie, informandole in forma scritta e/o
colloquiale sui progressi e le eventuali difficoltà degli alunni, cercando di
collocare gli incontri generali in orari il più possibile compatibili con le
esigenze lavorative dei genitori e concordando gli appuntamenti dei colloqui
individuali.
Cura
nei modi richiesti i rapporti con specialisti e operatori dell’ULSS o di altri
enti che collaborano con la scuola.
Art.
8. NON DOCENTI.
8.1
- Il personale con la
qualifica di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico
assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del
vigente C.C.N.L., alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti
dalla normativa, in rapporto di collaborazione con il Dirigente
Scolastico e con il personale
docente.
8.2
- Il collaboratore
scolastico è addetto ai servizi generali della scuola.
Gli competono le pulizie dei locali interni ed esterni, il controllo su
ingressi ed uscite, l’assistenza e vigilanza sugli alunni, in collaborazione
e/o assenza momentanea dei docenti. Al
personale di segreteria compete la gestione amministrativa ed organizzativa
dell’Istituto.
8.3
- Facendo parte integrante
dell’organizzazione scolastica, il personale ATA è corresponsabile del buon
funzionamento e della gestione quotidiana del plesso, anche in riferimento al
diritto- dovere di garantire adeguate condizioni di sicurezza ed igiene a tutti
gli utenti della scuola. I singoli
articoli del presente regolamento tengono conto delle mansioni richieste al
personale in oggetto.
Art.
9. GENITORI.
9.1
- Il genitore è titolare
della prima azione educativa verso i propri figli, che affida alla scuola perché
lo affianchi nell’opera di formazione ed istruzione. E’ invitato a
collaborare per garantire al figlio una frequenza il più possibile serena e
proficua. In particolare, è tenuto
ad osservare i seguenti punti:
a)
Ha cura che il proprio figlio entri in orario a scuola.
b)
Presenta giustificazione scritta per ogni assenza. Quando l’assenza per
malattia supera i 5 giorni, presenta anche un certificato medico che attesta
l’idoneità dell’alunno al
rientro in classe.
c)
Quando il figlio entra a scuola in ritardo, per motivi seri o per
contrattempi non voluti, ne scrive giustificazione e controlla se i ritardi sono
frequenti.
d)
Per evitare rischi inutili, si adopera che il figlio non giunga a scuola
con troppo anticipo, ad eccezione dei trasportati con mezzo pubblico.
e)
Controlla che il proprio figlio si rechi a scuola curato nella persona,
con un abbigliamento decoroso e consono alle attività da svolgere ed in
possesso di tutto il materiale scolastico necessario.
f)
Controlla che il proprio figlio esegua i compiti assegnati per casa e
cerca di essere presente ai colloqui con gli insegnanti negli orari concordati
su appuntamento.
g)
Periodicamente si informa sul comportamento del proprio figlio a scuola e
collabora con gli insegnanti per il superamento delle difficoltà che
eventualmente dovesse incontrare.
h)
Raccomanda al proprio figlio il rispetto e la correttezza dei rapporti
verso gli insegnanti, i non docenti, i compagni nell’ambito scolastico, negli
spostamenti verso altri luoghi e in occasione di uscite e viaggi d’istruzione.
i)
Prende visione e sottofirma le comunicazioni provenienti dal Dirigente
Scolastico
o dagli insegnanti e si presta a provvedere con sollecitudine al versamento di
quote eventualmente richieste.
j)
Deve sapere che la scuola applicherà sanzioni disciplinari per
i comportamenti scorretti e chiederà un risarcimento economico per i
danni volontariamente arrecati alle attrezzature, agli arredi, alle strutture.
l)
Prende direttamente in consegna il figlio nel caso di richiesta di uscita
anticipata per giustificati motivi, lo accompagna in caso di ritardo, lo attende
se necessario al cancello d’uscita. Può
delegare a queste incombenze un famigliare maggiorenne o un’altra persona di
fiducia, conosciuta all’insegnante o al personale di sorveglianza.
m)
E’ tenuto a comunicare il proprio e/o altro recapito telefonico, perché
possa essere tempestivamente informato nelle possibili evenienze di carattere
sanitario ed infortunistico. A tal fine, è anche necessario indicare nominativo
e telefono del medico curante.
Art. 10.
TUTELA DELLA PRIVACY.
10.1
- Come
prescritto dalla legge 675/96 ed in applicazione del D.L. 30/6/2003 n. 196
Codice in
materia
di protezione dei dati personali, l’istituzione scolastica garantisce la
segretezza di tutti
i
dati sensibili riguardanti
alunni, genitori,
docenti, non docenti,
persone in rapporto
con gli
uffici
ed i servizi.
10.2
- Il personale
amministrativo opera in conformità con la disciplina vigente, adottando tutte
le
procedure
individuate atte a salvaguardare la protezione dei dati personali, che
vanno trattati
nei modi previsti con il
consenso scritto degli interessati
se maggiorenni, dei tutori se
minorenni.
10.3
- I docenti sono
tenuti a custodire sotto chiave registri, documenti, giudizi, recapiti
riguardanti
gli alunni e le loro famiglie.
TITOLO 3. NORME
COMUNI DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE.
Art.
11. INGRESSO ALUNNI.
11.1
- Il calendario scolastico e
gli orari di servizio, differenziati per ordine di scuola e per esigenze locali,
sono adottati annualmente dal Consiglio d’Istituto, fatte salve le
prescrizioni previste dalla normativa vigente.
11.2
- Gli alunni sono presi in
custodia dagli insegnanti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
11.3
- In ogni plesso scolastico vengono valutate le possibilità offerte dal
Piano di Lavoro nel caso di eventuale richiesta di custodia da parte del
personale ATA per gli alunni che hanno necessità di essere affidati alla scuola
in anticipo per gravi motivi. Il
personale ausiliario è comunque tenuto alla
vigilanza sugli ingressi e le uscite degli alunni, nella sede di Arsiero anche
all’esterno.
11.4
- Gli alunni sono
tenuti a :
a)
rispettare l’orario;
b)
disporsi ordinatamente in fila al suono della campanella nello spazio
riservato ad ogni classe, anche all’interno nel caso di condizioni climatiche
avverse;
c)
tenere un atteggiamento rispettoso e corretto nei confronti dei compagni
e di tutti gli adulti, docenti e non docenti.
Norma
particolare per la Scuola dell’Infanzia:
11.5
- Gli alunni che arrivano
dopo l’apertura devono essere affidati al personale ausiliario, che provvederà
ad accompagnarli in aula, dove l’insegnante sarà ad accoglierli.
12.1
- Subito dopo
l’entrata di tutti gli alunni nella scuola, porte e cancelli vengono chiusi ed
è fatto divieto di accedere ai locali scolastici per tutte le persone non
autorizzate. I genitori hanno
appositi spazi orari dedicati al conferimento con i docenti.
Norma per la Scuola Primaria:
12.2
- Ogni docente è tenuto a
comunicare un orario di disponibilità al ricevimento dei genitori richiedenti
al di fuori dell’orario di lezione, previo appuntamento.
Allo stesso modo i docenti possono convocare le famiglie in caso di
necessità. Di queste eventualità
va informato il personale ATA.
Norma per la Scuola Secondaria:
12.3
-
Ogni docente, nell’ambito del proprio orario settimanale, prevede lo
spazio da destinare al ricevimento dei genitori.
Art.
13. ACCESSO ALLE AULE.
13.1
- L’accesso degli alunni
alle aule deve avvenire in modo il più possibile ordinato, sempre accompagnati
dai rispettivi insegnanti.
13.2
- L’obbligo di
vigilanza e custodia degli alunni è dovere di ogni insegnante in ogni momento
ed in ogni ambiente della struttura scolastica, all’interno e all’esterno.
Nell’espletare questa funzione, egli si può avvalere della collaborazione del
personale ATA, al quale può affidare per necessità e per tempi limitati uno o
più alunni, o se del caso l’intera classe.
Art.
14. RITARDI
E PERMESSI
D’USCITA.
14.1
- Anche se scaduto
l’orario di entrata da non più di dieci minuti, gli alunni devono ugualmente
essere accolti in classe. Nel caso
in cui l’alunno si presenti a scuola con un ritardo superiore ai dieci minuti,
dovrà comunque essere accolto in classe, ma verrà richiesta per il giorno
seguente una giustificazione scritta od orale da parte dei genitori.
Quando l’alunno, per più di tre volte
a distanza ravvicinata è giunto in ritardo a scuola, dovranno essere
richiamati i genitori all’osservanza dell’orario scolastico.
Norma per la Scuola Secondaria.
14.2
-
L’alunno che arriva in
ritardo deve presentare giustificazione scritta
al Dirigente Scolastico o ad
un suo delegato che lo ammette
alle lezioni e l’insegnante ne prende nota sul registro di classe.
Nel caso di ritardi ripetuti o immotivati, il Dirigente Scolastico, pur
ammettendo l’alunno in classe, ha facoltà di non giustificare il ritardatario
e di dare disposizioni perché venga informata la famiglia.
14.3
- L’uscita anticipata
degli alunni è concessa solo
se viene presentata una
richiesta motivata verbalmente o sottoscritta dai genitori.
L’alunno non verrà comunque fatto uscire da solo ma sarà dato in
consegna ad un genitore o ad un
famigliare conosciuto e maggiorenne, o a persona delegata dalla famiglia, previa
comunicazione scritta.
Norma per la Scuola Secondaria.
14.4
- Le uscite con richieste
motivate per iscritto dalla famiglia sul libretto “Rapporti Scuola-
Famiglia”, devono essere presentate all’inizio della prima ora e vengono
autorizzate dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un suo collaboratore.
L’alunno sarà sempre dato in consegna a famigliare conosciuto adulto.
14.5
- I ritardi e i permessi
d’uscita vanno limitati ai casi di effettiva necessità, in quanto arrecano
disturbo al normale svolgimento delle lezioni.
Art.
15 RICREAZIONE.
15.1
- La ricreazione costituisce
momento di rilassamento e di socializzazione. Ha durata di 15 minuti e si svolge
ove gli spazi a disposizione lo consentano: in cortile, in salone, nell’atrio
o nelle singole aule, escludendo i corridoi, anche in relazione alle variazioni
climatiche, ma il più possibile all’aperto.
15.2
- Gli insegnanti che hanno
la responsabilità della sorveglianza devono dislocarsi in modo da avere sempre
tutti gli alunni sotto controllo, senza mai volgere loro le spalle. Il personale ATA collabora nella sorveglianza, in particolare
nel controllo degli ingressi, delle scale, dei punti di assembramento degli
alunni..
15.3
- Quando la ricreazione si
svolge in cortile o nell’atrio, non è consentito ai singoli alunni rientrare
in aula se non accompagnati da un adulto.
Art.
16. ATTIVITA’
MOTORIE.
16.1
- Nei diversi plessi
scolastici sono presenti adeguati spazi da dedicare alle attività ludiche,
motorie, ginniche, nel rispetto della valenza educativa che esse rivestono
nell’ambito dei piani delle attività e delle programmazioni ai vari livellie
gradi d’istruzione.
16.2 -
Le palestre sono messe a disposizione dagli Enti Locali, talora anche
all’esterno della struttura scolastica. In
tal caso, si avrà particolare attenzione per gli spostamenti degli alunni, che
saranno sempre accompagnati nel tragitto dall’insegnante, con la
collaborazione, ove possibile, del personale ATA.
Art.
17. SUSSIDI DIDATTICI.
17.1
- Le scuole sono dotate di
sussidi didattici e materiali di consumo indicati dagli insegnanti ed
acquistati, registrati, inventariati dagli Uffici Amministrativi secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
17.2
- Ogni tipo di attrezzatura
in uso ed i sussidi elettrici acquistati, devono rispondere ai requisiti
richiesti dalle norme di sicurezza ed essere completi delle istruzioni per
l’installazione e l’utilizzazione.
17.3
- I sussidi di particolare
valore in giacenza presso la sede centrale dell’Istituto possono essere
utilizzati nelle scuole che li richiedano, previa registrazione della presa in
consegna e pronta restituzione dopo l’uso.
Art.
18. LABORATORIO DI
INFORMATICA.
18.1
- I
diversi plessi
scolastici sono
dotati di laboratori di informatica o esistono
comunque
postazioni fisse di apparati informatici a supporto della didattica.
L’accesso degli alunni al locale
deve avvenire obbligatoriamente sotto il controllo di un docente che,
oltre a fornire l’assistenza
tecnica necessaria (dall’accensione
allo spegnimento e riordino),
è tenuto a registrare su
apposito quaderno la
presenza, la data, le postazioni utilizzate, gli inconvenienti
eventualmente
incontrati, che vanno comunicati al responsabile.
18.2
-I programmi da installare vanno
autorizzati dal responsabile di plesso e devono essere dotati
di regolare licenza.
18.3
- I collegamenti alla rete
Internet vanno tenuti sotto controllo anche per tutelare i minori dall’accesso
a siti diseducativi.
Art.
19. BIBLIOTECA SCOLASTICA.
19.1
- Le biblioteche di classe e
di plesso sono a disposizione degli alunni e degli insegnanti anche per il
prestito a domicilio. Dove possibile, in continuità con le esperienze già in
atto, va mantenuto un rapporto collaborativo con le locali Biblioteche Civiche,
qualora queste abbiano disponibilità a gestire iniziative culturali quali il
prestito, l’animazione alla lettura, la partecipazione a spettacoli ed
iniziative, in base a progetti annualmente concordati e convenzionati, con
finanziamenti a carico degli Enti Locali.
19.2
- A livello d’Istituto, la
Biblioteca Docenti è a disposizione di tutti gli interessati, con offerta di
materiale librario, audiovisivo ed informatico per autoaggiornamento culturale e
didattico. Tutti
i prestiti vanno registrati su apposito registro, con obbligo di riportarvi
anche la data di restituzione.
Art.
20. SERVIZIO MENSA.
20.1
- Il servizio mensa nei
giorni di prolungamento d’orario per gli alunni richiedenti è organizzato e
gestito nelle singole scuole dalle competenti Amministrazioni Comunali,
utilizzando i locali ritenuti più idonei allo scopo per rispondenza ai
requisiti di spazio e di salubrità.
20.2
- Durante l’orario di
mensa, la sorveglianza è affidata agli insegnanti in servizio in rapporto di
1/15, autorizzati all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico
sulla base dell’orario settimanale di servizio.
E’ prevista la presenza dell’insegnante di sostegno per alunni
disabili non autosufficienti. In
caso di necessità, anche il personale ATA ha competenza nella sorveglianza.
20.3
- Gli alunni che non
usufruiscono del servizio mensa sono autorizzati a rientrare a scuola non più
di cinque minuti prima della ripresa delle lezioni o, nella sede centrale, al
suono della campanella.
Art.
21. USCITE DIDATTICHE E
VIAGGI D’ISTRUZIONE.
21.1
- L’uscita didattica di
esplorazione ambientale, la visita guidata, il viaggio d’istruzione, sono
attività educative che fanno parte integrante della programmazione didattica e
come tali richiedono il rispetto delle norme comportamentali vigenti
nell’ambiente scolastico.
21.2
- Gli insegnanti di classe
devono acquisire l’autorizzazione scritta della famiglia alle singole gite che
richiedano un mezzo di trasporto ed un’autorizzazione iniziale valida per
tutto l’anno scolastico per le uscite effettuate a piedi nell’ambiente
locale.
21.3
- Per l’organizzazione
delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, è necessario osservare le
indicazioni previste dallo specifico regolamento allegato.
In particolare, si dovranno osservare le seguenti
disposizioni:
a)
proposta del Consiglio di Interclasse o di Classe dalla quale emergano
gli scopi educativi e didattici;
b)
parere del Collegio Docenti ;
c)
autorizzazione del Consiglio
d’Istituto, chiamato a deliberare sulla base dei criteri previsti dalla
circolare ministeriale e riguardanti il consenso scritto e il contributo
economico delle famiglie; l’assistenza agli alunni garantita dai docenti di
classe in rapporto di 1/15 più l’insegnante di sostegno; l’eventuale
autorizzazione in caso di necessità al personale ATA e ad un limitato numero di
genitori; l’opportunità di limitare i costi anche coinvolgendo più classi
nello stesso mezzo di trasporto; l’indicazione di evitare i giorni prefestivi,
i periodi di alta stagione turistica e
l’ultimo mese di scuola; la copertura assicurativa per tutti gli
accompagnatori; l’obbligo per tutti, alunni ed accompagnatori, di essere
provvisti di un documento di identificazione.
Art.
22. NORME DI SICUREZZA.
22.1
- Alunni, docenti, non
docenti, genitori, utenti occasionali, sono tenuti al
rispetto di tutte le norme
di sicurezza e prevenzione previste nel Documento Attuativo allegato al presente
Regolamento.
Art.
23. NORME DI BUONA
CONVIVENZA.
23.1
–
Nei plessi
in cui
due ordini
dell’istruzione sono ospitati
nella stessa
struttura
(infanzia/ primaria, primaria/ secondaria)
vanno trovate le modalità più opportune perché
la
diversa organizzazione oraria non
costituisca reciproco
intralcio e disturbo della
normale
attività scolastica. L’atteggiamento di tutti
gli operatori e degli alunni va
improntato alla
collaborazione ed al
giusto grado di adattamento per
favorire un clima di buona
convivenza,
condizione per un positivo processo di apprendimento e di maturazione
delle responsabilità.
Art.
24. DISPOSIZIONI
APPLICATIVE.
24.1
- Nelle singole scuole, in
base alle esigenze e alle risorse locali, vanno regolamentate in un Piano
Organizzativo le modalità da seguire nell’ingresso e nell’uscita degli
alunni, nella ricreazione, nella mensa, nell’organizzazione degli spazi,
nell’uso di laboratori, attrezzature e spazi comuni.
Il documento dovrà essere approvato nei rispettivi consigli di classe,
interclasse, intersezione.
24.2
- Il docente fiduciario di
plesso è delegato a vigilare sulla completa applicazione del presente
Regolamento nei titoli 2 e 3.
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 322 del 10/ 12/ 2004.